Autoscuola Pini

 Patenti di guida nelle categorie A, B, C, D, E, CQC C.A.P. e rinnovi a Morbegno

Autoscuola Pini oltre ai corsi per conseguire patenti di guida di tutte le categorie si occupa anche di rinnovi di patenti, svolgendo in sede tutte le pratiche necessarie organizzando le visite mediche presso la propria sede, durante le quali l'ufficiale sanitario certifica che la persona abbia tutti i requisiti psicofisici richiesti.
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Patente B  

La patente B permette di guidare le autovetture dopo aver effettuato un esame di teoria e uno di guida. Commettendo gravi infrazioni al codice stradale è soggetta alla decurtazione di punteggio. Le patenti B possono essere conseguite a 18 e sono valide per 10 anni fino ai 50. Allo scadere dei 10 anni è necessario richiedere un rinnovo.
Le persone di età compresa fra i 50 e i 70 anni devono rinnovarle ogni cinque anni mentre chi ha superato i 70 anni ogni tre anni. Dagli 80 anni in poi,la patente B si rinnova ogni due anni.
La patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dalla data di rilascio, prevede limitazioni di velocità e di guida.
Coloro che hanno conseguito la patente B da meno di tre anni sono considerati neopatentati e sono tenuti a osservare i limiti di velocità stabiliti dall'art. 117 del Codice della Strada: non possono superare i 100 km/h in autostrada e i 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Inoltre, commettendo infrazioni che comportano la decurtazione punti, ai neopatentati ne saranno sottratti il doppio.

Veicoli guidabili con la patente B

 
Con le patenti B si possono guidare i seguenti mezzi:
  • motoveicoli come tricicli, quadricicli e motocicli. I motocicli solo fino a 125 cm3 e 11 kw e si possono guidare solo in Italia;
  • autoveicoli per trasportare persone e cose. Fra questi sono compresi autocarri e autocaravan, con al massimo nove posti in totale e con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, anche se trainano un rimorchio leggero (che non deve superare i 750 kg). Si possono trainare anche rimorchi non leggeri quando il loro peso non supera quello della motrice e quando complessivamente non si supera la massa di 3,5 tonnellate;
  • macchine agricole, anche eccezionali;
  • macchine operatrici tranne quelle eccezionali;
  • mezzi adibiti a servizio di emergenza, la cui massa complessiva a pieno carico non superi le 3,5 tonnellate.
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